Progetto Marconi, in qualità di ente accreditato per la formazione professionale in Regione Piemonte, si occupa di curare entrambe le fasi formative: trasversale e professionalizzante.
Di seguito, le informazioni principali a portata dell’azienda.
DEFINIZIONE
“Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di eta’ compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.” (stralcio da art. 44 comma 1 D.Lgs. 15/06/2015, n. 81)
CHI E’ INTERESSATO?
Quanto qui riportato interessa le aziende che:
- abbiano assunto un apprendista ex art. 44 D.Lgs. 15/06/2015, n. 81 (apprendistato professionalizzante);
- intendano assumere una ragazza/ragazzo in apprendistato professionalizzante.
CI SONO OBBLIGHI FORMATIVI?
In tali ipotesi il contratto di apprendistato professionalizzante prevede un obbligo in capo all’azienda di provvedere:
- ad una formazione di tipo trasversale;
- e ad una formazione professionalizzante.
Entrambe le tipologie formative sono complementari e obbligatorie, soggette a sanzione in caso di inadempienze.
La formazione trasversale prevede un monte ore formativo che l’apprendista dovrà svolgere presso un ente accreditato per la formazione. Questa fase viene espletata e conclusa in un’unica annualità. Il monte ore formativo dipende dal titolo di studio dell’apprendista.
La formazione professionalizzante viene svolta, invece, a cura e sotto responsabilità dell’azienda e prevede che l’apprendista acquisisca le competenze tecnico professionali nel contesto d’impresa e mediante supporto di un tutor aziendale. Le modalità di registrazione della formazione, il numero complessivo delle ore e i contenuti sono disciplinati dal CCNL applicato.
Le ipotesi di inadempimento sono soggette al puntuale disposto sanzionatorio, previsto dall’art. 47 del citato decreto legislativo.