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Il blog di Progetto Marconi
SICUREZZA SUL LAVORO: tutto ciò che c’è da sapere per evitare problemi e sanzioni – PRIMA PUNTATA
Nel mondo del lavoro, quando si parla di “salute e sicurezza” si intende tutta quella serie di accorgimenti che devono essere adottati per evitare situazioni di pericolo: l’applicazione delle norme di sicurezza vigenti rende più difficile il verificarsi di incidenti e si traduce sempre in una migliore qualità della vita.
Parlare di “salute e sicurezza” ad un soggetto che si avvicina al mondo del lavoro serve a far capire quali insidie si nascondano nell’operare quotidiano di qualunque azienda e come ci si deve comportare per ridurre al minimo ogni possibile effetto negativo sull’uomo e sul suo ambiente.
Il lavoro è quasi sempre pericoloso: ogni attività umana nasconde numerose insidie e pericoli, cioè situazioni da cui può derivare, più o meno facilmente, un danno per la persona.
Poiché in molti casi il premio assicurativo corrisposto dall’INAIL non riesce a coprire interamente le spese sanitarie necessarie alla presa in carico dell’infortunato, negli ultimi anni l’Istituto ha avviato azioni di rivalsa verso il datore di lavoro responsabile di carenze, al fine di ottenere il rimborso delle prestazioni erogate all’infortunato.
Proprio a causa di questi enormi costi che gravano anche sulla collettività, la legislazione prevede sanzioni a carico degli imprenditori, la cui portata economica può essere notevole per una piccola o media impresa, senza contare che è anche possibile incorrere nella sospensione dell’attività lavorativa e nell’interdizione da gare pubbliche.
Il Decreto Legislativo 81/08 ha introdotto importanti novità per rafforzare la prevenzione degli infortuni all’interno delle imprese, soprattutto a seguito di alcune vicende drammatiche come il rogo della ThyssenKrupp di Torino. Promuovere la conoscenza, la diffusione e la comprensione delle regole in esso contenute diventa un passaggio indispensabile per migliorare la sicurezza dei lavoratori, ma anche per aiutare i datori di lavoro ad affrontare più efficacemente questo problema.
Il c.d. “Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”, tenendo comunque conto della complessità, delle dimensioni e delle capacità economiche delle realtà più piccole, si applica:
- alla persona, sotto ogni aspetto (salute, età, provenienza geografica, genere etc.)
- al lavoro, in ogni settore e in qualunque forma sia svolto (gratuito, autonomo, dipendente, interinale, etc.)
- a tutti i lavoratori (subordinati o meno), esclusi quelli domestici e familiari
In particolare vale la pena di soffermarsi sull’ultimo punto, che rappresenta effettivamente la novità più importante introdotta dalla nuova normativa rispetto alla precedente: infatti, a differenza del Decreto Legislativo 626/94 che tutelava solo i lavoratori in possesso di contratto di lavoro subordinato, attualmente il Decreto 81/08 si applica a tutti quei soggetti giuridici pubblici o privati (società o imprese individuali) in cui è impiegata almeno una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione, svolge un’attività lavorativa.
Questa nuova definizione di “lavoratore” comprende quindi tutte le tipologie contrattuali ad oggi esistenti, ovvero, ad esempio:
- il socio lavoratore di cooperativa o di società
- il soggetto beneficiario in tirocinio formativo e di orientamento
- l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici
- il prestatore di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro (ex lavoratore interinale)
- il lavoratore a progetto e il collaboratore coordinato e continuativo
- il lavoratore che effettua prestazioni occasionali di tipo accessorio, attraverso i c.d. buoni lavoro o voucher
Quindi la normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro si applicherà ad esempio:
- alla SNC costituita da due soci aventi ciascuno una quota del 50%, in cui uno di questi sarà considerato datore di lavoro e l’altro lavoratore;
- all’impresa individuale, il cui titolare si avvale all’occorrenza delle prestazioni di un’altra persona per svolgere un lavoro particolare (p.e. il muratore che fa fare l’intonaco ad un altro);
- al ristorante che, in occasione di banchetti di cerimonie o servizi di catering particolarmente impegnativi, impiega altri camerieri oltre ai propri per un periodo limitato
- alle c.d. “imprese di fatto”, ovvero quelle costituite da più lavoratori autonomi che collaborano per svolgere lavori della stessa natura in un cantiere (p.e. piastrellisti, imbianchini etc.)
I lavoratori autonomi (liberi professionisti, artigiani, commercianti etc.) e i componenti delle imprese familiari che non si avvalgono delle prestazioni di terze persone, ricadono anch’essi nel campo di applicazione del decreto, anche se in maniera più limitata.
La prevenzione, ovvero quell’insieme di misure con cui garantire e promuovere la salute delle persone che lavorano in azienda, può portare realmente ad un risparmio in quanto si stima che mediamente un infortunio costi all’azienda 5 volte in più rispetto ad un non infortunio.
Essa richiede indubbiamente un investimento, ma di fatto l’azienda ne trarrà un beneficio economico e non solo: spesso rappresenta un’occasione preziosa per approfondire la conoscenza del processo di lavoro, i punti critici e i punti di forza per l’operatività. E’ inoltre comprovato che lavorare in un ambiente salubre e sicuro migliora la quantità e la qualità del lavoro, e creare un ambiente partecipativo dove le persone possono esprimere la propria opinione, le farà sentire parte attiva di un percorso di crescita motivandole fortemente verso gli stessi contenuti del lavoro che svolgono.
Nei prossimi appuntamenti approfondiremo i temi sopra trattati nonché gli innumerevoli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 a carico dei soggetti inseriti in un contesto aziendale, in particolare del datore di lavoro.
Sergio Virone
Consulente e docente di sicurezza e salute
negli ambienti di lavoro presso Progetto Marconi
CORSI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
Nome corso | Termine iscrizioni | Prezzi | Info Iscrizioni |
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Corso di formazione e informazione per i lavoratori | iscrizioni aperte | 8 ore: € 70,00 + IVA 12 ore: € 100,00 + IVA 16 ore: € 130,00 + IVA |
SCHEDA CORSO PRE-ISCRIVITI |
Corso per addetto al primo soccorso | iscrizioni aperte | € 160,00 + IVA | SCHEDA CORSO PRE-ISCRIVITI |
Corso per addetto antincendio | iscrizioni aperte | € 70,00 + IVA | SCHEDA CORSO PRE-ISCRIVITI |
I corsi obbligatori per la sicurezza del lavoro sono un onere il cui adempimento è previsto dal D.lgs. 81/08, il quale disciplina anche le sanzioni in caso di inottemperanza da parte del datore di lavoro.