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Il blog di Progetto Marconi
SICUREZZA SUL LAVORO: tutto ciò che c’è da sapere per evitare problemi e sanzioni – SECONDA PUNTATA
Prima di addentrarci nell’analisi degli innumerevoli obblighi in materia di salute e sicurezza sanciti dal Decreto Legislativo 81/08, è fondamentale capire innanzitutto quali devono essere i soggetti obbligatoriamente presenti in qualsiasi contesto aziendale, indipendentemente dalle dimensioni o dal tipo di attività svolta. Una volta individuati, è fondamentale che tutti questi soggetti siano coinvolti affinché si possa realizzare un vero e proprio lavoro di squadra, ognuno nell’ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, atto a garantire la “prevenzione”, ovvero la diminuzione dei rischi professionali per i lavoratori.
Si ricorda a tal proposito che la normativa vigente definisce “azienda” il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato in cui è impiegata almeno una persona (il lavoratore) che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione, svolge un’attività lavorativa.
Il fulcro della c.d. “squadra della sicurezza” è il datore di lavoro, ovvero il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto vi esercita i poteri decisionali e di spesa. Proprio in virtù dei poteri che detiene, egli ha la principale responsabilità della tutela e promozione della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. A lui compete l’organizzazione del processo di lavoro nelle sue componenti umane, logistiche e tecnologiche e quindi anche lo sviluppo efficace della salute e della sicurezza in tale processo.
In caso di accertamento di eventuali inosservanze da parte degli organi di vigilanza territorialmente competenti (ovvero le Aziende Sanitarie Locali o, per quanto di specifica competenza, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco), se il soggetto giuridico è una società, a seconda della forma è possibile che più persone possano essere considerate “datori di lavoro”. In questi casi è utile che le competenze e le relative responsabilità proprie del “datore di lavoro in materia di sicurezza” vengano specificatamente indicate a capo di un solo soggetto. Ad esempio, in una società in nome collettivo (Snc) gli amministratori/rappresentanti sono tutti i soci. Nelle società a responsabilità limitata (Srl) gli amministratori vengono nominati tra i soci nell’atto costitutivo (salvo che lo stesso atto non preveda diversamente) e ad essi spettano anche i relativi poteri di rappresentanza.
Pur mantenendo comunque il suo ruolo, il datore di lavoro può delegare (mediante atto scritto recante data certa) alcune delle proprie funzioni in materia di sicurezza a uno o più dei suoi collaboratori, solitamente scelti nell’ambito di figure di taglio dirigenziale, che andranno pertanto a ricoprire il ruolo di “dirigente in materia di sicurezza”. Il dirigente è chi, in funzione delle competenze che possiede e del potere gerarchico e funzionale che gli viene attribuito, organizza l’attività lavorativa attuando nel concreto le direttive impartite dal datore di lavoro e vigilando sull’attività svolta. La delega di funzioni non esonera comunque completamente il datore di lavoro dalle proprie responsabilità di ruolo. Il ricorso alla delega è ammesso e ha senso nelle realtà dove, per dimensioni aziendali o tipologia di organizzazione (p.e. più sedi dislocate sul territorio) il datore di lavoro abbia effettive difficoltà a tenere sotto controllo la situazione e preferisca quindi individuare dei collaboratori che lo supportino nel proprio ruolo.
Qualora invece il datore di lavoro non riesca a vigilare in prima persona sui lavoratori o sul personale delle imprese appaltatrici affinché tutti osservino le misure di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia, egli può avvalersi di uno o più “preposti”. Il preposto è identificabile in quella figura che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende l’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori anche esercitando un adeguato potere d’iniziativa. E’ collocato a un livello gerarchico intermedio tra il datore di lavoro (o il dirigente) e i lavoratori (può quindi trattarsi di un caporeparto, di un capoufficio, di un coordinatore), non possiede facoltà decisionali o di spesa (a differenza del dirigente), ma solo poteri di vigilanza.
Tra gli obblighi indelegabili del datore di lavoro obblighi spicca quello di organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione, ovvero una struttura specificamente dedita alla gestione della sicurezza in azienda, guidata da un Responsabile (RSPP) il cui ruolo può anche essere ricoperto dallo stesso datore di lavoro nelle realtà prive di particolari rischi e con ridotta complessità organizzativa. Nelle realtà di dimensioni contenute e con rischi modesti, il RSPP può essere l’unica persona che svolge tali compiti. Egli svolge verso il datore di lavoro una funzione di supporto tecnico di tipo consulenziale ma non decisionale (salvo esplicita delega), ovvero fornisce ai vertici aziendali gli elementi per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori, ma poi spetta a chi ricopre un ruolo gestionale decidere l’effettiva attuazione delle proposte avanzate e la tempistica degli interventi.
Inoltre, quando i rischi professionali connessi all’attività possono comportare dei danni alla salute dei lavoratori, al datore di lavoro spetta la nomina del Medico Competente. E’ un medico con specifici requisiti di formazione ed esperienza nel campo dei rischi professionali, che può essere dipendente dell’impresa, o di struttura esterna, oppure libero professionista. Egli, in completa autonomia, collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la “sorveglianza sanitaria”, ovvero una serie di accertamenti, specifici a seconda dei fattori di rischio, presenti nelle diverse mansioni al fine di seguire l’evoluzione dello stato di salute del lavoratore, dal suo ingresso nell’azienda fino al termine del lavoro svolto.
Eletto dai lavoratori all’interno all’azienda (eventualmente nell’abito delle rappresentanze sindacali), il Rappresentante (non responsabile) dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha il compito di rappresentare i colleghi lavoratori sulle problematiche della salute e della sicurezza in azienda. Svolge una funzione importante nel sistema di prevenzione: è la figura che consente a chi presta la propria opera nell’impresa di riscontrare l’applicazione delle misure di tutela, e inoltre raccoglie dagli stessi lavoratori segnalazioni, suggerimenti e proposte di miglioramento.
La rappresentanza è un diritto, non un dovere: si tratta di una scelta che i lavoratori di qualsiasi azienda, preventivamente informati di questa possibilità, possono effettuare o meno a seconda che ritengano utile o no individuare un proprio portavoce sulle tematiche della salute e della sicurezza in azienda. Dove il RLS interno non è presente o, qualora p.e. sia presente un unico lavoratore, i lavoratori saranno rappresentati da un Rappresentante Territoriale (RLST), individuato pariteticamente attraverso modalità stabilite a livello contrattuale.
Per concludere, ogni singola persona che presta la propria attività di lavoro nell’ambito di una organizzazione aziendale, ovvero il lavoratore, ha poi un ruolo fondamentale nel sistema di prevenzione aziendale, anzi è chiamato a contribuirvi attraverso la partecipazione e la consultazione. Ha degli obblighi molto precisi, oltre ai più generali doveri di obbedienza e diligenza disposti in ambito contrattuale. Infatti, deve rispettare le disposizioni e istruzioni che gli vengono impartite, e utilizzare correttamente ogni elemento che usa o che comunque fa parte del lavoro chiamato a svolgere. E’ tenuto a prendersi cura della propria e altrui salute e sicurezza: non può perciò ignorare situazioni di pericolo di cui venga a conoscenza, ma deve immediatamente segnalarle al datore di lavoro, al dirigente o al preposto (informandone il RLS), e, in caso d’urgenza può adoperarsi direttamente, con le proprie competenze e possibilità, per intervenire sul rischio.
Qualsiasi lavoratore che non osservi gli obblighi in materia di sicurezza disposti dalla legislazione e dalle disposizioni aziendali che derivano dalla valutazione dei rischi è soggetto, oltre che alle sanzioni disciplinari regolamentate dalla contrattazione, anche alle responsabilità penali disposte dal D.Lgs 81/08.
Nelle aziende con più di 15 lavoratori deve essere obbligatoriamente indetta, di norma annualmente, una riunione periodica cui parteciperanno il datore di lavoro, il RSPP (a meno che non coincida con la persona del datore di lavoro), il Medico Competente (se nominato), il RLS (o, se non eletto internamente, il RLST) per “fare il punto della situazione” sulla valutazione e sulla riduzione dei rischi professionali.
Nei prossimi appuntamenti approfondiremo gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 a carico di ciascun soggetto sopra individuato.
Sergio Virone
Consulente e docente di sicurezza e salute
negli ambienti di lavoro presso Progetto Marconi